STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
DREAMERS
ART. 1 - (Denominazione e sede)
È costituito, nel rispetto del D.lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del
Terzo Settore denominato:
Associazione Culturale Dreamers
assume la forma giuridica di Associazione apartitica e aconfessionale.
L’Associazione ha sede legale in Via Bartolomeo Burti 20 – 37066 Sommacampagna (VR).
L’eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di
comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2- (Statuto)
L’Associazione culturale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei
principi generali dell’ordinamento giuridico.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la
disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3 - (Efficacia dello Statuto)
Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’Associazione; esso costituisce la regola
fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
ART. 4 - (Interpretazione dello Statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al
codice civile.
ART. 5 - (Finalità e Attività)
L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare:
L'Associazione ha carattere volontario e democratico, non persegue fini di lucro ed è apartitica. Si
propone come scopo di promuovere, valorizzare, sviluppare e diffondere, soprattutto fra i giovani, la
cultura, senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili; è rivolta in particolare alla
cultura dell’autorealizzazione, allo sviluppo personale, alla formazione e all’aggregazione di persone che
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hanno un sogno e vogliono realizzarlo, che vogliono fare la differenza e avere un impatto positivo sul
mondo.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità,
l’Associazione culturale esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attività di interesse generale di cui al D.lgs. 117/17;
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da
quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti
definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio
Direttivo.
L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità,
trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute
nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 6 - (Ammissione)
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all’Associazione con la
osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza ed altre informazioni eventuali;
2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di
ammissione. Il Consiglio Direttivo potrà, nei 60 giorni successivi all’ammissione, deliberare
l’eventuale esclusione con provvedimento motivato. In caso di domanda di ammissione a socio
presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità
genitoriale. L’esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti
nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato
minorenne ma non ha diritto a partecipare alle assemblee.
Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si
impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)
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Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di
eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota
associativa,
denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
e il dovere di:
rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini
annualmente stabiliti dall’assemblea dei soci.
ART. 8 - (Perdita della qualifica di associato)
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso
dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le
giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata
adeguatamente all’associato e ratificata dall’assemblea. Il socio escluso non potrà richiedere la
restituzione dei contributi versati.
La quota non è cedibile e non si trasmette mortis causa e/o inter vivos.
ART. 9 - (Gli organi sociali)
Sono organi dell’Associazione:
Assemblea degli associati
Consiglio Direttivo
Presidente
Organo di controllo, nominato nei casi previsti dalla legge.
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Le cariche associative possono beneficiare di un compenso secondo quanto previsto dall’art. 8 c. 3 del
codice del terzo settore, nonché spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.
ART. 10 - (L’Assemblea)
L’Assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola
con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega
scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un
massimo di altri due associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o
persona nominata a presidente dai convenuti all’Assemblea stessa.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante
avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data
della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo o e-mail spedita al recapito risultante dal Libro degli
associati o affissione presso la sede sociale.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e
conservato presso la sede dell’Associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica
dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
ART.11 - (Compiti dell’Assemblea)
L’Assemblea:
Fissa l’importo della quota associativa annuale, su proposta del Consiglio Direttivo;
determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
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delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua
competenza.
ART. 12 - (Assemblea ordinaria)
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più
uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il
numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i
consiglieri non hanno diritto di voto.
ART. 13 - (Assemblea straordinaria)
L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di 2/3
degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero
degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei presenti.
Ai sensi dell’art. 21 del codice civile, l’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la
liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati,
sia in prima che in seconda convocazione.
ART. 14 - (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi
generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio Direttivo è composto da 3
membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.
Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti. Le
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è da
considerarsi prevalente.
Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo
2475-ter del codice civile.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui
competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
amministra l’Associazione,
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attua le deliberazioni dell’Assemblea,
predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone
all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione
economica dell’esercizio,
stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
provvede all’esclusione degli associati,
accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
delibera il regolamento di esecuzione dello statuto.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere
non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si
prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 15 - (Il Presidente)
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli
atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per
dimissioni volontarie.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito
all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia
impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 16 - (Organo di controllo)
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D.
Lgs. 117/2017.
L’Organo di controllo:
vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione;
vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento
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esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale
attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo
14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei
conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di
controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali
o su determinati affari.
Art. 17 - (Libri sociali)
L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i
verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo, e degli
altri organi sociali, tenuti a cura dell’Organo a cui si riferiscono;
ART. 18 - (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
quote associative;
contributi pubblici e privati;
donazioni e lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi;
rimborsi da convenzioni;
proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di
attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria
e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili
fino all’operatività del Runts.
ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 19 - (I beni)
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I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i
beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede
dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione.
ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
È vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed
avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori,
consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.
ART. 21 - (Bilancio)
L’esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio sociale, l’Associazione redige un bilancio di esercizio redatto ai sensi degli articoli 13
e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, che rappresenta in maniera veritiera e
corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi
dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. I bilanci debbono restare depositati presso la
sede dell’Associazione almeno negli 8 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro
approvazione, a disposizione di tutti gli associati.
ART. 22 - (Bilancio sociale)
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 23 - (Convenzioni)
Le convenzioni e le collaborazioni tra l’Associazione culturale e le Amministrazioni Pubbliche e altri
enti pubblici o privati sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di
attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.
ART. 24 - (Personale retribuito)
L’Associazione culturale può avvalersi di personale retribuito. I rapporti tra l’Associazione ed il
personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale regolamento adottato
dall’Associazione.
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ART. 25 - (Responsabilità dell’Associazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i
loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le
persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
ART. 26 - (Assicurazione dell’Associazione)
L’Associazione culturale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra
contrattuale dell’Associazione stessa.
ART. 27 - (Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa dell’Associazione, il patrimonio residuo è
devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo
quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 28 - (Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai
principi generali dell’ordinamento giuridico.